Nell'oceano di Internet sono centinaia i siti che si occupano dell'affaire Moro, come è stato definito da Sciascia. Il mio blog si presenta come un progetto diverso e più ambizioso: contribuire a ricordare la figura di Aldo Moro in tutti i suoi aspetti, così come avrebbe desiderato fare il mio amico Franco Tritto (a cui il sito è certamente dedicato). Moro è stato un grande statista nella vita politica di questo paese, un grande professore universitario amatissimo dai suoi studenti, un grande uomo nella vita quotidiana e familiare. Di tutti questi aspetti cercheremo di dare conto. Senza naturalmente dimenticare la sua tragica fine che ha rappresentato uno spartiacque nella nostra storia segnando un'epoca e facendo "le fondamenta della vita tremare sotto i nostri piedi".
Ecco perchè quel trauma ci perseguita e ci perseguiterà per tutti i nostri giorni.

martedì 22 dicembre 2009

La crudeltà dell’ergastolo



Il testo di Aldo Moro riprodotto nel libro "Contro l’ergastolo") è una lezione tenuta il 13 gennaio 1976 presso la Facoltà di Scienze politiche di Roma, dove insegnava dal 1963. In quella occasione aveva toccato temi fondamentali della sua concezione del diritto. L'intero corso di Istituzioni di diritto e procedura penale è stato pubblicato (a cura del compianto Franco Tritto) dall'editore Cacucci di Bari nel 2005. M.S.

La pena, che è rivolta verso il passato, ha la sua ragione e la sua misura nel fatto di disordine che si è verificato e [quindi] nell’esigenza di chiarimento della situazione, di cancellazione del disordine che il verificarsi del reato ha proposto. Questo vuol dire che la pena si indirizza come riaffermazione del bene, come riaffermazione dell’ordine, come riproposizione dell’ordine sociale, [la pena] si presenta come una sanzione, un rimprovero, come un castigo nei confronti di quello che è accaduto e che, accadendo, ha messo in moto il sistema delle reazioni giuridiche. Quindi, la pena è una retribuzione, è un ricambio, un ricambiare appunto, il male che si è verificato con la commissione del reato, con un castigo, con un rimprovero, se volete con un male, qual è la pena, come la limitazione della libertà del soggetto. Quindi, nell’idea della pena c’è che essa sia meritata, che essa sia giustificata, che essa sia richiesta da quello che è accaduto; non richiesta da quello che potrebbe avvenire, non richiesta in relazione alla visione che si ha della vita sociale in quanto caratterizzata da atti di disordine, di aggressione, possibili nella vita sociale, ma è richiesta, è giustificata, è meritata in rapporto a quello che è accaduto ed è richiesta, giustificata, meritata in testa dal soggetto che ha commesso il reato sul quale si esplica, con la sua forza restauratrice dell’ordine, la pena.

Quindi, c’è l’idea di un legame; non solo di un legame giuridico tra reato e pena, ma di un legame, per così dire, morale, per cui il soggetto che ha commesso il reato ha con ciò stesso posto la necessità e la giustizia di una pena che lo colpisca. E, quindi, si può dire che, intanto è concepibile una pena come noi l’abbiamo descritta, quale castigo, quale rimprovero, quale sanzione, quale reazione al fatto illecito che si è verificato, in quanto questo fatto illecito costituisca un atto dell’uomo, un’estrinsecazione della sua personalità, una scelta, una scelta dell’uomo che lo espone al rischio della reazione giuridica. Ha scel to l’uomo e, conseguentemente, egli ha meritato il castigo giuridico, il castigo sociale che lo colpisce (…). Non v’è dubbio che nel diritto appare evidente, ad ogni passo, una scelta di civiltà. Io non nego che si possa scegliere diversamente, che si possa anche concepire il diritto come l’espressione di un meccanismo sociale, di un meccanismo storico dominato dal principio della necessità, ma dico che ogni istituto giuridico ha certamente un suo presupposto ideale al quale esso fa riferimento.

E questo presupposto ideale, naturalmente, qualifica istituti giuridici e induce a considerarli come determinanti e, quindi, si riempie di contenuto il diritto, si qualifica proprio in rapporto ai presupposti etico-sociali dai quali prende le mosse, [quindi] se in questo caso il diritto prende le mosse dall’idea della libertà e della responsabilità umana, evidentemente questo illumina, chiarisce tutta intera la natura del fenomeno giuridico penale. Se prende le mosse, invece, da un’idea arida, da un’idea neutrale, dall’idea dell’uomo inserito nel meccanismo della natura, nel meccanismo della storia, senza capacità personali di scelta, senza merito, evidentemente il diritto risulta qualificato e colorito in altro modo. Noi respingiamo questa neutralità del diritto di fronte ai grandi problemi dell’umanità e riteniamo che il diritto, invece, sia qualificato dal suo collegamento con alcune grandi idee, con alcuni grandi valori, con alcuni dati della civiltà umana.

Tra questi dati, fondamentale è il dato della libertà. Cioè, l’uomo agisce, l’uomo sceglie, l’uomo determina, l’uomo è responsabile, l’uomo merita il premio come merita la condanna, il rimprovero, la pena. Ed è incredibile che in un’epoca come la nostra, nella quale si è in movimento verso grandi attuazioni di giustizia e di civiltà umana, un’epoca nella quale l’uomo è chiamato a dare prova di sé con le sue scelte coraggiose nel senso della giustizia, della libertà e della dignità umana, proprio in questa epoca, si possa immaginare l’uomo inserito in un meccanismo, per così dire, naturalistico (…). La pena non può essere una reazione, quale che sia, una reazione smodata o una reazione insufficiente; la pena, che deve compensare il reato, che deve cancellare il reato, non può essere scelta a caso, sulla base di una visione tutta soggettiva che abbia colui il quale è chiamato ad applicare la pena. No, chi è chiamato ad applicare la pena ne trova, come sapete, la ragione, il fondamento, il modo di essere, la misura, in ciò che è stato commesso (il reato), nella gravità, nella entità dell’azione che è stata compiuta, la quale può essere evidentemente più o meno grave, più o meno rappresentativa della personalità del soggetto, e questo è quello che serve per definire la natura e l’entità della pena (…).

E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, m a anche nei confronti della pena perpetua: l’ergastolo, che priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte. Ed è, appunto, in corso nel nostro ordinamento - che conosce ancora la pena dell’ergastolo, anche se non conosce più la pena di morte - una riforma che tende a sostituire a questo fatto agghiacciante della pena perpetua - (“non finirà mai, finirà con la tua vita questa pena!”) - una lunga detenzione, se volete, una lunghissima detenzione, ma che non abbia le caratteristiche veramente pesanti della pena perpetua che conduce ad identificare la vita del soggetto con la vita priva di libertà.

Questo, capite, quanto sia psicologicamente crudele e disumano. Qualunque cosa il soggetto faccia (si penta, magari, com’è pur possibile) non si può immaginare una modifica della sua vita che sia influente sul suo modo di essere, in presenza di una pena che è uguale alla vita della persona. Ci si può, anzi, domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, perlomeno, con sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad abbrutimento, che è la caratteristica della pena perpetua. Quando si dice pena perpetua si dice una cosa estremamente pesante, estremamente grave, umanamente non accettabile. Quindi ci dev’essere un’adeguatezza, ci dev’essere una proporzione della pena nei confronti del reato, e si conferma quel riferimento al reato di cui ho parlato: la pena proiettata verso il passato, giustificata dal passato, dall’episodio criminoso, misurata, nel suo modo di essere, dal passato, ma con questo arricchimento, cioè che il reato chiede una pena giusta.

Ma il reato, umanamente considerato, esclude quelle forme di pena che per definizione vadano nel crudele e nel disumano come, appunto, nei casi che io vi ho citato (…). Risolto il problema della qualità della pena, resta il problema della sua quantità, che è un problema estremamente delicato, un problema raffinato di giustizia: l’idea della proporzionalità dice che la pena deve essere commisurata al reato, misurata al reato, adeguata al reato. Quindi la pena non dev’essere, se il reato è grave, troppo leggera, cioè sproporzionata, inadeguata a far vivere quel rimprovero sociale dal quale ci attendiamo la restaurazione dell’ordine giuridico. Non deve essere, però, neppure quantitativamente troppo pesante sì da rappresentare un carico che per la sua eccessività diventa per ciò stesso, esso pure, crudele e disumano e, quindi, non dà alla pena quella risposta pacata, giusta, appassionata che è propria della pena. Ricordatevi che la pena non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell’ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta.

E io vorrei insistere sulla considerazione che si tratta di un commisurare la pena non solo in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi. Cioè, proprio la struttura della pena, come fatto che tocca la personalità del soggetto, è strettamente legata al fatto che quella pena giustifica e richiede (…). Ritorniamo, sotto questo profilo, all’indicazione contenuta nella nostra Costituzione, la quale ci dice che la pena non può consistere in trattamenti crudeli e disumani. Quindi dal reato, ragione e fondamento della pena, non viene solo la richiesta di una certa quantità della pena che sia adeguata, che sia corrispondente alla gravità del reato; ma viene anche una richiesta in senso negativo: cioè il reato non richiede, non immagina, come pena proporzionata, adeguata al reato, quella che si esprime in trattamenti crudeli e disumani. Cioè, in una parola, non esige il reato e, quindi, non consente il reato che vengano posti in essere trattamenti crudeli o disumani. Che vuol dire “trattamenti crudeli o disumani”? Vuol dire trattamenti, vuol dire interventi, vuol dire atti di incidenza del potere pubblico sulla persona, che vadano al di là della necessità di limitare la libertà umana.

UN LIBRO CONTROCORRENTE
Come dimostra lo stralcio della lezione tenuta da Aldo Moro nel 1976 che appare in questa pagina, c’era un tempo in cui il dibattito sulla giustizia non era avvelenato da leggi ad personam e dall’esclusivo attacco ai giudici e agli organismi di garanzia come il Consiglio superiore della magistratura. Il confronto tra giuristi poteva perciò misurarsi sulla categoria di pena e spingersi fino a prevedere l’abolizione dell’ergastolo. Verso una riconsiderazione “dei delitti e delle pene”, per citare il famoso trattato di Cesare Beccarla del 1764, spingeva pure l’humus politico e sociale degli anni Settanta che apriva la grande stagione delle riforme e dei diritti. Nulla di paragonabile ai riflessi securitari e repressivi che dominano la scena dell’Italia dei nostri giorni. Va quindi segnalata come iniziativa controcorrente quella di Stefano Anastasia e Franco Corleone di confezionare un agile libretto dal titolo secco Contro l’ergastolo e dal sottotitolo che già indica un percorso intellettuale: “Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona”.

In 142 pagine, casa editrice Ediesse, 8,00 euro, dove compaiono tra gli altri il testo integrale della lezione di Moro e gli interventi che lo analizzano di Mino Martinazzoli e Francesco Saverio Fortuna, c’è un condensato di ragionevoli motivazioni per riaccendere i riflettori su un tema che è stato espulso dal dibattito politico e giuridico. L’intento dei curatori del libro è esplicito. Confidano che il loro lavoro “possa suscitare un nuovo moto di ribellione verso la riduzione dei principi costituzionali a espressioni derisorie e beffarde”. Il richiamo è alla Costituzione repubblicana che nelle sue parti dedicate alla giustizia contiene come idea-forza la riconsiderazione rieducativa della pena e in questo quadro pone, almeno in prospettiva, la deduzione dell’ipotesi di abolizione dell’ergastolo. La tesi del libro, illustrata nei saggi di Alessanro Margara, Patrizio Gonella, Salvatore Senese, Guido Calvi, Giuseppe Mosconi, è che l’ergastolo rappresenti una vera e propria negazione dei principi costituzionali sulla finalità rieducativa della pena: se la si abbandona, non c’è la possibilità, fosse solo teorica, di un ritorno alla libertà. L’ergastolo, si argomenta in questo volumetto, trasforma perciò “il soggetto in oggetto, privandolo della sostanza stessa della propria umanità, di quel residuo di libertà e di responsabilità su di sé e sul proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellare”.

Maria Luisa Boccia attualizza la discussione a partire dal sentimento di “paura” - verso i migranti, verso i diversi - che è diventato vero e proprio strumento di governo: “Sono convinta che se sapremo parlare il linguaggio dell’amore per la vita e per la libertà potremo spezzare la spirale paura/sicurezza che porta ad un ricorso crescente al penale, all’innalzamento delle pene ed inasprimento del regime carcerario”. Adriano Sofri, che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza del carcere, analizza con acume le riflessioni sul diritto e l’ergastolo di Moro. Ne trae una conclusione da condividere: “Ciascuno può misurare quanta strada sia stata fatta da allora, da quel 1976, a oggi, fine di decennio del nuovo secolo e millennio: all’indietro. Proclama retorico sempre più pigro di una minoranza politica, il ripudio dell’ergastolo è affidato pressoché solo al grido di certi fondi di cella, e al coraggio di lotte isolatissime”. È vero. Le buone ragioni, non solo in Italia, spesso animano le minoranze ma senza quest’ultime la politica si riduce a ben poca cosa. Forse al solo esercizio di un potere che va perdendo etica e capacità di persuadere. Di diritti e di carcere troppo spesso non discute neppure la sinistra.

(A.G.)
www.terranews.it

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